La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2663 del 5 febbraio 2013, ha stabilito che il divieto di CTU esplorativa non può valere in assoluto.
Tale divieto, conseguenza dell’onere probatorio incombente sulle parti, implica che il consulente non possa sostituirsi all’attore o al convenuto nel dimostrare la fondatezza di domande ed eccezioni.
In realtà, afferma la Cassazione, detto principio è derogabile in tutti quei casi in cui la ctu possa assumere rilevanza probatoria poichè “l’accertamento dei fatti risulta possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche” (conformi Cass. 1149/11).