Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di particolare importanza, hanno confermato il proprio orientamento
secondo il quale è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, al fine di dimostrare l’ingiustizia o l’invalidità della sentenza impugnata, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà di cui all’art. 76 disp. att. cod. proc. civ. di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello. La sentenza integrale è la n. 3033 dell’8 febbraio 2013 scaricabile qui.