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Cassazione: Non sussiste alcun obbligo di formazione per il repechage

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Il datore di lavoro ha il compito di formare i dipendenti per le specifiche funzioni attribuite loro in servizio ma non è obbligato a formarli anche per altre funzioni al fine di ottemperare all’obbligo di repechage.

Pare essere questo l’orientamento della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che nella sentenza 11 marzo 2013 n. 5963, ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato a seguito della soppressione del reparto cui era addetto.

Secondo la Cassazione “il datore di lavoro non ha l’obbligo di formazione professionale e di consentire l’eventuale titolo professionale per  dipendenti per i quali tale formazione e tale titolo non è previsto o necessario […] l’obbligo di repechage va dunque riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro

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