La Corte Costituzionale torna ad esprimersi sul tema della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – ovvero in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte del destinatario – a fronte della questione di legittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost e 149 c.p.c. Con sentenza n.3 del 14/01/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, così equiparando la disciplina dell’art. 140 c.p.c. a quella dell’art. 149 c.p.c.
La norma dell’art. 140 c.p.c. dispone che, laddove non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per irreperibilità del destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone che, secondo quanto disposto dall’art. 139 c.p.c. potrebbero riceverlo in suo luogo, l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto medesimo nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario ed, infine, notizia il destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo i giudici meneghini la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito.
Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dall’art. 149, ultimo comma, c.p.c. – per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto – ovvero, secondo l’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Più brevemente la notifica dovrebbe considerarsi perfezionata per il destinatario, nel caso dell’art. 140 c.p.c. al momento dell’invio della raccomandata mentre, nel caso dell’art. 149 c.p.c., decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
Oltre alla già evidenziata differenza tra le due norme sopra citate, la Corte ha affidato la pronuncia di incostituzionalità ad ulteriori argomentazioni, fra le quali vanno segnalate, da un lato, la considerazione che non possono farsi decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato e, dall’altro, la constatazione di uno sbilanciamento tra gli interessi contrapposti del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia in cui, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità.