Il giudice trai i criteri utilizzati, basandosi su circostanze di fatto e di comune esperienza, per individuare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti può dare molto peso al rispetto degli orari. La Cassazione con sentenza
n. 12572 del 22 Maggio 2013 ha affermato che “La prestazione svolta da un medico presso una casa di riposo non può che essere apprezzata avuto riguardo, a al carattere professionale dell’attività espletata che rende superflua una particolare specificazione delle direttive, e alla peculiarità dell’attività cui la stessa s’inserisce” e che “in relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare” […] “se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella d’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui”.