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Sul danno esistenziale, ancora: the walking dead.

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Ancora tu…ma non dovevamo vederci più? E invece eccoti qua, anche nel 2014 la Cassazione torna sul danno esistenziale. Si, avete capito bene, proprio lui, quello che “assolutamente non è risarcibile, si tratta di una duplicazione!” torna a far visita negli studi legali.

Ok, un poco ci era mancato, però è anche vero che a tutto ci si abitua e da oggi sarà ancora più difficile dare ad un cliente certezza su quanto e/o cosa potrà essere risracito.

Con la sentenza, sez. III, 23.01.2014, numero 1361 la Corte di Cassazionechiarisce espressamente che debba escludersi che “le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del c.d. danno esistenziale”.

Con una lunghissima sentenza di oltre 100 pagine la Corte ribadisce l’esistenza di un danno esistenziale, da distinguersi dal danno biologico e morale, e che concorre con essi a compendiare il contenuto della categoria del danno non patrimoniale.

Il danno esistenziale, consiste nel pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

In altri termini, nel danno sostanziatesi nei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita del danneggiato attraverso una negativa alterazione dello stile di vita.

In presenza di reato, il “non poter più fare come prima” è infatti risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali, e ciò purchè sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso.

In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi esistenziali sono risarcibili, purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona (come in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto: in quel caso, il pregiudizio consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia sanciti dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione).

Ma sono risarcibili anche altri danni esistenziali, attinenti alla sfera relazionale della persona, anche se non conseguenti a lesione psicofisica e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico, purchè conseguenti ad una lesione di un altro diritto inviolabile della persona.

Perché il danno esistenziale possa essere risarcito, è necessario che la lesione riverberi sul soggetto danneggiato in termini tali da alterarne la personalità, inducendolo a cambiare stile di vita, in senso ovviamente peggiorativo rispetto alle scelte che avrebbe adottato se non si fosse verificato l’evento.

Concludendo: il danno esistenziale è definibile come l’alterazione/cambiamento nella personalità del soggetto, lo sconvolgimento dell’esistenza, che causa cambiamenti e scelte di vita diverse. E’ questo a caratterizzarlo in termini di autonomia rispetto alle nozioni di danno morale e biologico.

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