Una recentissima sentenza del Tribunale Di Milano, sez. Lavoro, offre una chiara indicazione sull’interpretazione del termine di 15 giorni assegnato al datore di lavoro per la revoca del licenziamento intimato. La legge Fornero infatti, nel modificare l’art. 18 della L.300/70, ha previsto la facoltà, per il datore di lavoro, di revocare il licenziamento già intimato entro i 15 giorni successivi alla ricezione dell’impugnativa da parte del lavoratore.
Nel caso in questione, il datore di lavoro aveva solamente inviato la raccomandata di revoca, nel termine previsto, ma la revoca era tuttavia giunta al lavoratore dopo diversi giorni, a termine oramai spirato.
Il Giudice del Tribunale di Milano ha ritenuto che “anche nel caso in esame la brevità del termine concesso dalla legge al datore di lavoro per revocare il licenziamento, sempre sul presupposto del presunto interesse del lavoratore alla conservazione del posto, porta a ritenere che occorra tener conto della data in cui è stata posta in essere l’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione (e quindi la spedizione della lettera di revoca tramite raccomandata) e non quella di ricezione della missiva da parte del destinatario. Ciò si afferma anche in considerazione del fatto che diversamente opinando si porrebbe irragionevolmente a carico del datore di lavoro, soggetto a stretti termini di decadenza, ogni ritardo addebitabile al servizio postale e in quanto tale sottratto ad ogni suo potere di ingerenza e controllo.” Quindi i datori di lavoro avranno 15 giorni per revocare il licenziamento, ignorando il fatto che il postino possa impiegare diverso tempo per consegnare la raccomandata. Viceversa i lavoratori dovranno evitare di lasciare in giacenza il plico presso l’ufficio postale, convinti che il decorso del tempo gli possa giovare in qualche modo. Questa la sentenza integrale.