Il trasferimento su domanda del lavoratore, già dipendente di altra e diversa amministrazione, presso la quale il medesimo prestava attività in posizione di “fuori ruolo”, determina la continuazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione di destinazione. (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – Cass. sentenza n. 24794 del 5 dicembre 2016)