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E’ reato assumere minori?

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Permane il reato?
La Suprema corte evidenzia due obblighi contenuti nell’articolo 8 della legge 977/1967 : uno di natura sostanziale, l’altro di natura formale. Con il primo obbligo, sancito dal comma 1 dell’articolo 8, possono essere ammessi al lavoro i bambini (non hanno ancora compiuto i 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico, e vi si sia apposita autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro) e gli adolescenti (i minori di età compresa tra i 15 e 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico), purché, a seguito visita sanitaria, siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che l’esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato medico. L’articolo 26, comma 2, della legge 977/1967 prevedeva che l’inosservanza dell’articolo 8, commi 1,2,4 e 5 fosse punita con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro. Nel frattempo, però è intervenuto il decreto legge 69/2013 il quale, tra le altre disposizioni sulle finalità rientranti nella “semplificazione”, all’articolo 42 , comma 1, ha previsto la depenalizzazione di alcune disposizioni formali, quali le certificazioni, compresa quella medica prevista dall’articolo 8, comma 4, della legge 977/1967, che comprova l’idoneità all’attività lavorativa del minore. La depenalizzazione ha ovviamente dei limiti perché, secondo la previsione dello stesso articolo 42, non si applica agli obblighi di certificazione previsti dal Dlgs 81/2008 per i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria. La sentenza 51907/2016, riferendosi letteralmente alle disposizioni richiamate, ha ribadito che solo l’attestazione dell’esito della visita medica preventiva (certificazione) è stata depenalizzata dal Dl 69/2013, poiché l’articolo 42 ha abrogato espressamente e testualmente la sola disposizione concernente l’obbligo di certificato. Non è dato di conoscere, però, come, senza certificazione, farà il datore di lavoro a dimostrare che ha sottoposto il minore a visita medica prima di ammetterlo al lavoro e che è stato dichiarato idoneo all’attività alla quale è stato addetto.(Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – sentenza n. 51907 del 6 dicembre 2016)

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