I lavoratori che terminano la loro attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui la iniziano hanno diritto ad una retribuzione che compensi il tempo impiegato per spostarvisi. È questo il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione (Sent.n. 850/2017) da un gruppo di autisti, costretti durante il turno lavorativo a spostarsi dalla sede di lavoro al cd. “posto di cambio”, nel quale la giornata lavorativa finisce.