Il riconoscimento della responsabilità del datore per inadempimento dell’obbligo di prevenzione è subordinato alla “denuncia” al datore di lavoro della patologia connessa all’attività lavorativa. Nel caso esaminato per la cassazione è legittimo il licenziamento per il superamento del periodo di comporto dell’autista a lungo assente dal lavoro per problemi di schiena (Corte di cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 1179 del 18 gennaio 2017)