In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del c.d. codice disciplinare mediante affissione in un luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore costituenti violazione di norme penali: l’adeguata pubblicità al suddetto codice è richiesta con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali, e come tali non necessariamente conosciute o conoscibili da parte del lavoratore medesimo (Corte di Appello Potenza – sezione Lavoro – sentenza n. 419 del 7 gennaio 2016)