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Legittimo il licenziamento del lavoratore che, a casa per infortunio, aiuta la moglie in attività.

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A casa per infortunio, dà una mano nella rosticceria della moglie: licenziato
Nessun dubbio sul comportamento tenuto dall’uomo. A renderlo grave, però, anche il fatto che gli abbia negato in prima battuta i fatti. Legittima, di conseguenza, la reazione dell’azienda. Collaborazione data alla moglie nella gestione della sua rosticceria. Ciò però è avvenuto mentre l’uomo, dipendente di ‘Poste Italiane’, risultava assente per infortunio. Consequenziale il licenziamento del lavoratore, nonostante la mano data alla consorte non abbia aggravato le sue condizioni fisiche e ritardato quindi il suo rientro in azienda (Corte di Cassazione, sentenza n. 3630/17, sez. Lavoro, depositata il 10 febbraio).
Condotta. Passaggio decisivo, e sfavorevole al lavoratore, è quello in appello: lì viene ritenuta corretta la reazione adottata dall’azienda. Ciò significa che il licenziamento è legittimo, poiché il dipendente ha rotto irrimediabilmente il «vincolo fiduciario» con la propria società. Per i Giudici non vi sono dubbi sul comportamento tenuto dall’uomo, come ricostruito da un’agenzia investigativa: egli ha lavorato per due giornate consecutive nella rosticceria della moglie, mentre per la sua azienda era assente dal lavoro per infortunio. E questa condotta è ritenuta grave, nonostante essa «non abbia potuto incidere negativamente sul suo stato di salute».
Dolo. Ora la vittoria dell’azienda viene ribadita, e resa definitiva, in Cassazione. Anche per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, è evidente la violazione degli «obblighi di fedeltà e di diligenza» nei confronti dell’azienda.
In questa prospettiva pesano, secondo i Giudici, non solo l’aiuto offerto alla moglie, ma anche le «versioni differenti rese dal lavoratore» prima «in sede di audizione orale e, successivamente, in sede giudiziale». In sostanza, «il comportamento» tenuto dall’oramai ex dipendente di ‘Poste Italiane’ è «grave, incidente sul dovere di rendere la prestazione di lavoro e lesivo del vincolo fiduciario» con l’azienda anche alla luce del «carattere doloso desumibile dalla prima negazione dei fatti».
Tutto ciò rende assolutamente proporzionata la sanzione decisa dall’azienda, cioè il licenziamento. (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 3630 del 10 febbraio 2017)

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