Sproporzionato il provvedimento adottato dall’azienda per lo scontrino non emesso dal dipendente e consequenziale multa della Società da parte degli uomini della Guardia di Finanza.
Il danno subito, però, non è sufficiente per arrivare al licenziamento del lavoratore (Corte di Cassazione, sentenza n. 4313/17, sez. Lavoro, depositata il 20 febbraio).
Scontrino. Contesto della vicenda è il ‘punto ristorazione’ all’interno di una importante stazione ferroviaria. In una giornata assai frenetica, caratterizzata da un grosso afflusso di clienti, uno dei lavoratori, «addetto al ‘banco pizzeria’», dimentica di «emettere lo scontrino per la vendita di due tranci di pizza» per un valore di 5,30 euro. L’errore viene sanzionato dalla Guardia di Finanza con «una sanzione di 134,16 euro» a carico della società proprietaria della struttura. E l’azienda, subito dopo, considera grave il comportamento tenuto dal dipendente, così da comunicargli il licenziamento. Per i Giudici, anche quelli di Cassazione, però, il provvedimento è da ritenere assolutamente esagerato. Innanzitutto perché non è stata provata «l’appropriazione del denaro corrispondente allo scontrino» da parte del dipendente, il cui curriculum è peraltro immacolato, cioè «privo di precedenti in ben sedici anni di lavoro». E poi, viene aggiunto, vanno evidenziate «l’esiguità della sanzione pecuniaria» e «l’assenza di danno all’immagine» per la società.
Così, nel contesto del ‘Palazzaccio’, viene confermata la decisione emessa in appello, che ha sancito l’illegittimità del licenziamento adottato nei confronti del lavoratore.
(Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 4313 del 20 febbraio 2017)