Illegittimo il licenziamento per giusta causa, quando alla base venga contestato al prestatore di aver comunicato la propria assenza in ritardo.
Nel caso di specie il lavoratore aveva avvisato l’azienda della propria assenza 5 ore e 18 minuti prima, mentre le disposizioni aziendali richiedevano un preavviso minimo di 6 ore (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 4619 del 22 febbraio 2017)