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L’impegno all’assunzione non è vincolante.

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L’espressione “eventuale assunzione” nella lettera di disponibilità non fa un contratto di lavoro.
Nell’ambito della conclusione del contratto di lavoro, la manifestazione di disponibilità del proponente, precedente all’esaurimento di tutti i passaggi valutativi, non lo espone al vincolo contrattuale. Inoltre, il destinatario della proposta non ha il potere di suscitare, attraverso l’accettazione, l’effetto conclusivo del contratto.
Il caso. Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta dal lavoratore contro il Banco di Sardegna s.p.a. ritenendo che fra dette parti il contratto di lavoro si fosse perfezionato e, dunque, la Banca aveva l’obbligo di assumerlo e corrispondergli il relativo trattamento economico. La Corte d’appello riformava tale sentenza stabilendo che, in virtù del fatto che la banca si era riservata la facoltà di decidere sulla conclusione del contratto solo all’esito di una valutazione della documentazione sui requisiti di assunzione, la proposta contrattuale non era da ritenersi, per la banca, vincolante. Il lavoratore ricorre per cassazione.
Perfezionamento del contratto di lavoro. Gli Ermellini, in ordine ad un precedente giurisprudenziale, affermano che «la manifestazione di disponibilità del proponente, precedente all’esaurimento di tutti i passaggi valutativi, non lo espone al vincolo contrattuale». Allo stesso tempo, è da escludere che «il destinatario della proposta abbia il potere di suscitare, attraverso l’accettazione, l’effetto conclusivo del contratto».
Inoltre, procede il Collegio, «la condizione dei contraenti giustifica forme di disponibilità all’assunzione che ancora non si traducono in una proposta completa idonea a perfezionare il contratto, proprio al fine di valutare tutti gli elementi di fatto idonei ed escludere qualsiasi equivocità della manifestazione dei consensi nella quale il rapporto di lavoro trova la sua fonte genetica». Pertanto, essendo legittima la riserva di valutazione del Banco di Sardegna contenuta nella lettera di disponibilità e manifestata attraverso l’espressione “eventuale assunzione”, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. –  (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 11908 del 12 maggio 2017)

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