Sembra una storia da romanzo giallo che ha come protagonisti un elettricista (licenziato), un telefono aziendale deviato ed un tabulato.
La vicenda. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento intimato ad un elettricista specializzato per aver utilizzato un apparecchio telefonico aziendale tramite deviazione delle linee telefoniche al fine di effettuare chiamate dirette sul proprio cellulare personale – per una durata di oltre 2mila minuti – ed ottenere così la ricarica dell’utenza telefonica. Il datore di lavoro ricorre in Cassazione dolendosi per la ritenuta aspecificità della contestazione disciplinare di cui alla lettera di licenziamento. La Corte aveva infatti accertato, sulla base dei tabulati telefonici prodotti in giudizio, l’erroneità della data in cui si sarebbe verificata la condotta, ma la contestazione consentiva comunque – a detta del ricorrente – la ricostruzione materiale del fatto addebitato. Veniva inoltre contestato il fatto che la Corte avesse attribuito rilievo probatorio privilegiato al tabulato telefonico prodotto in giudizio del lavoratore senza argomentare in riferimento ai tabulati aziendali.
Specificità. I motivi di ricorso non trovano condivisione da parte del Collegio che sottolinea come le motivazioni fornite dai giudici dell’appello siano congrue e prive di vizi logici nell’accertare la carenza di specificità della contestazione disciplinare, con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore. La valutazione delle risultanze probatorie è infatti rimessa all’insindacabile apprezzamento di merito, rimanendo esclusa al sindacato di legittimità. Ad ogni modo, il Collegio sottolinea che i tabulati telefonici aziendali non potevano considerarsi attendibili perché incompleti, né potevano trovare fondamento nel confronto con i tabulati prodotti in altri procedimenti aperti a carico di altri dipendenti.
In conclusione, la sentenza impugnata si fonda su due argomentazioni distinte ed autonome, «logicamente e giuridicamente sufficienti a sorreggerla»: da un lato, la mancanza di riscontri probatori sulla reale effettuazione della chiamata nella data indicata dalla lettera di licenziamento, dall’altro, la carenza di specificità della contestazione disciplinare e la violazione del diritto di difesa del lavoratore. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso. (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 13864 del 1 giugno 2017)