La notificazione effettuata al domicilio eletto presso un difensore revocato e sostituito è inesistente, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c..
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda la notificazione di un atto di appello al domicilio eletto presso un difensore revocato e poi sostituito nel corso del giudizio di primo grado.
L’appellato, costituendosi ritualmente in giudizio, contestava l’improcedibilità e/o inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notifica; diversamente l’appellante riqualificava il vizio come nullità, sanata quindi dalla costituzione in giudizio.
La Corte d’appello accertava l’inesistenza della notifica e dichiarava improcedibile il gravame, da qui il ricorso avanti la Corte di Cassazione, fondato sul presupposto che, l’appellante aveva notificato l’appello al procuratore domiciliatario, poi revocato e sostituito, perché proprio costui era indicato come difensore in epigrafe della sentenza impugnata. Inoltre, tale difensore non poteva essere considerato del tutto estraneo alla vicenda, tanto che egli stesso aveva dato notizia dell’avvenuta notificazione, provocando la rituale costituzione in giudizio dell’appellato. La notificazione, quindi, per quanto inesatta, aveva raggiunto il suo scopo.
La notificazione dell’impugnazione presso il domicilio eletto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello: la notificazione eseguita al procuratore domiciliatario, revocato e sostituito, è inesistente e in quanto tale non sanabile con la rituale costituzione in giudizio, tanto più quando la parte che ha proceduto alla notifica abbia avuto legale conoscenza della sostituzione del procuratore. Nel caso di specie, infatti, la sostituzione dei procuratori era avvenuta nel corso nel giudizio di primo grado.
In tali ipotesi, infatti, la notifica si compie presso una persona ed un luogo che non hanno (più) alcun riferimento con il destinatario dell’atto, poiché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato si interrompe ogni rapporto tra la parte e quest’ultimo, che – peraltro – non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che segue alla semplice revoca del mandato senza nuova nomina di difensore.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è lineare.
In primo luogo, l’intestazione della sentenza non ha carattere vincolante (già Cass. n. 16365/04) pertanto a nulla rileva che l’errore dell’appellante sia stato indotto da un’errata indicazione del difensore nella sentenza impugnata.
Comunque, il notificante era a conoscenza (legale) della sostituzione dei procuratori di controparte, poiché essa era intervenuta entro il primo grado di giudizio.
In ogni caso, non rileva la rituale costituzione in giudizio dell’appellato, poiché l’inesistenza della notificazione consiste in una violazione di norma processuale, avente natura pubblicistica, e quindi rilevabile d’ufficio e non sanabili dalle parti.
Infine, non possono essere presi in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 2959/12) indicati dal ricorrente a sostegno della tesi della nullità della notifica: essi si riferiscono ai casi in cui il primo difensore non sia stato revocato e sostituito, ma solo affiancato da un altro difensore. (Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 14303 dell’8 giugno 2017)