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Riammissione del dipendente pubblico: competenza del giudice ordinario

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lavoro-featured-300x300-1600x1600Dipendente pubblico, la riammissione in servizio è di competenza del giudice ordinario
La controversia sulla riammissione in servizio del dipendente pubblico è di competenza del giudice ordinario. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 15053/2017, depositata ieri, smentendo la posizione opposta di tribunale e Corte d’appello.
La vicenda – Così la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un istruttore di polizia municipale che dopo aver dato le proprie dimissioni aveva poi chiesto di essere riammesso in servizio. Il dipendente era ritornato sui propri passi entro sette mesi dalle dimissioni, ma di fronte alla negata riammissione da parte del Comune il dipendente sottolineava che il proprio posto era ancora vacante e che vi era stata la riammissione di una collega in una situazione analoga alla propria.
Il principio – La competenza del giudice ordinario che opera in funzione di giudice del lavoro per i contratti con la pubblica amministrazione riguarda tutte le vicende successive alla costituzione del rapporto. Dopo la costituzione – quindi anche nel caso della riammissione – il datore di lavoro pubblico esercita un potere privato, che si esplica in base ad atti di natura negoziale. E questo è vero anche se permanga o meno un potere discrezionale a decidere sulla riammissione in servizio. In base all’articolo 63 del Dlgs 165/2001 – che attribuisce appunto al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro nel settore pubblico – «il potere dell’amministrazione di disporre la riammissione in servizio si è trasformato da potere amministrativo autoritativo in potere privato». La riammissione non prevede l’adozione di atti organizzativi e neanche procedure selettive, che sono di rilevanza certamente pubblica. Quindi trattandosi di vicenda lavorativa estranea alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro si è al difuori dal diritto pubblico e le controversie sono di chiara competenza del giudice ordinario.(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – sentenza n. 15053 del 19 giugno 2017)

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