Uno studio Legale per clientela all'avanguardia

Via Podgora.7

Milano, MI 20122

+39 02 8715 9165

info@2law.it

Stage e nuovo accordo stato-regioni 2017

Home Chi siamo Stage e nuovo accordo stato-regioni 2017

jobsact
Molte le novità che toccano la disciplina dei tirocini extracurriculari.

Con l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 25 maggio, sono state aggiornate le linee guida in materia , che vanno a sostituire quelle del 23 gennaio 2013 (definite in base alla legge 92/2012). Entro sei mesi le Regioni e le Province autonome devono adeguare le proprie normative, ma le aziende che ricorrono ai tirocini extracurriculari possono già iniziare a fare i conti con le nuove regole. Cerchiamo allora di capire quali sono le principali differenze rispetto alla disciplina del 2013.
Tra i soggetti promotori entrano le fondazioni di Istruzione tecnica superiore (Its) e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).
Sono state fissate le modalità di attivazione dei tirocini in mobilità interregionale: la disciplina di riferimento – compresa l’indennità di partecipazione – è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
Resta fermo l’ambito di applicazione, sebbene sia stato meglio precisato: si tratta dei tirocini formativi, di orientamento, di inserimento-reinserimento lavorativo rivolti a persone in stato di disoccupazione (articolo 19, Dlgs 151/2015 ), a beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, a lavoratori a rischio di disoccupazione, a soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, a soggetti disabili e svantaggiati.
È stata introdotta una durata minima di due mesi del tirocinio, a eccezione di quelli svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente: in questi casi, la durata minima è ridotta a un mese.
L’accordo definisce in maniera più puntuale la sospensione del tirocinio: il tirocinante può esercitarla per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (eventi di durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può ospitare stagisti. Resta il divieto di inserirli, invece, per le attività equivalenti a quelle per cui la stessa azienda ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il divieto è esteso ai recessi per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
È vietato attivare un tirocinio se la persona coinvolta ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, con lo stesso soggetto ospitante, nei due anni precedenti l’attivazione. Il tirocinio è ammesso, invece, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso lo stesso soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti.
Non cambiano i limiti numerici dei tirocini attivabili in base alle dimensioni dell’azienda ma è stato previsto un meccanismo premiale per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti stabili che assumono gli stagisti al termine del periodo di tirocinio, con un contratto di almeno sei mesi. Il beneficio consiste nell’incremento (secondo una percentuale progressiva rispetto alle assunzioni realizzate) del numero dei tirocini attivati, oltre le soglie standard. Ad esempio, se un’azienda con 30 dipendenti a tempo indeterminato – che di norma può attivare al massimo tre stages contemporaneamente (il 10%) – ha stabilizzato tutti i tirocinanti nei 24 mesi precedenti, avrà la possibilità di gestire, in deroga, quattro ulteriori tirocini.

L’indennità di partecipazione resta a 300 euro e sarà erogata per intero con una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. È stato infine approvato uno schema di progetto formativo del tirocinante e di attestazione finale. (regole e divieti sugli stage in azienda).

Il tirocinio extracurriculare si attiva con una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante. A questa convenzione, predisposta in base a modelli definiti dalle Regioni e dalle Province autonome, va allegato il piano formativo individuale (Pfi) del tirocinante.
Il Pfi, preparato sulla base del modulo individuato dalle nuove Linee guida, deve contenere le seguenti informazioni:
l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante);
i dati identificativi del tutor del soggetto promotore e quelli del tutor del soggetto ospitante con i relativi obblighi;
la durata del progetto con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali;
l’indennità, le garanzie assicurative, le attività da affidare al tirocinante;
diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti.
Ma vediamo nel dettaglio gli adempimenti di competenza del soggetto ospitante.
Oltre a collaborare alla stesura della convenzione e del Pfi l’ospitante è tenuto, prima dell’inizio del tirocinio, a inviare la comunicazione on-line Unilav, anche se il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.
L’assunzione, le proroghe, la cessazione e, in caso di infortunio, la denuncia Inail vanno sempre trasmesse anche al soggetto promotore.
Nell’avvio del tirocinio deve essere garantita un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se prevista, la sorveglianza sanitaria; inoltre, l’azienda deve mettere a disposizione dello stagista le attrezzature e gli strumenti necessari a svolgere le attività assegnate.
Per quanto riguarda il tutor – che ha la funzione di affiancamento al tirocinante – l’ospitante deve individuarlo fra i propri lavoratori che siano in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano formativo.
Quanto alle garanzie assicurative, è il soggetto promotore che deve garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre alla responsabilità civile verso i terzi con una compagnia assicuratrice: la convenzione può prevedere che l’obbligo sia assolto dall’ospitante o dal promotore.
Generalmente, è dovere dell’ospitante versare allo stagista l’indennità di partecipazione che, fermo restando quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili: il compenso va erogato per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. Dal punto di vista fiscale, l’indennità per tirocinio è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente: il soggetto ospitante ha dunque la qualifica di sostituto d’imposta con i relativi obblighi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »