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Controlli del datore sui PC aziendali e rispetto della privacy.

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Il datore di lavoro può effettuare dei controlli mirati, direttamente o attraverso la propria struttura, al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 c.c.), tra cui i pc aziendali. Nell’esercizio di tale prerogativa, occorre tuttavia rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all’art. 11, comma 1, del Codice della Privacy. Ciò, tenuto conto che tali controlli possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti, o di dati di carattere sensibile. (Corte d’Appello di Torino – sezione Lavoro – sentenza n. 138 del 27 marzo 2017)

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