Nessuna sanzione è possibile nei confronti della società, che si è affidata a un’agenzia investigativa per monitorare costantemente per 3 settimane l’uomo, anche fuori dai luoghi di lavoro. Legittimo il pedinamento a tappeto nei confronti del dipendente. Nessuna sanzione nei confronti dell’azienda affidatasi a un’agenzia investigativa che ha monitorato il lavoratore per oltre 20 giorni (Cassazione, sentenza n. 17723, sez. Lavoro, depositata oggi).
Recesso. Il rapporto tra società – una compagnia assicurativa – e dipendente è ai ferri corti. Il licenziamento rappresenta un epilogo quasi scontato, soprattutto tenendo presente le ripetute contestazioni mosse nei confronti del lavoratore, a cui erano affidate «le mansioni di revisore con il compito di verificare il corretto rispetto, da parte delle agenzie visitate, delle politiche della compagnia sui prezzi e sulla trasparenza con la clientela».
Per i giudici, però, «gli episodi» posti in evidenza dall’azienda, pur essendo «dimostrati», «non erano così gravi da giustificare il recesso». Ecco spiegato il riconoscimento per il lavoratore di una «indennità» fissata «in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».
Controllo. Resta aperto però il fronte relativo al prolungato pedinamento del dipendente. A questo proposito, anche secondo i magistrati della Cassazione ci si trova di fronte a «un’attività investigativa svolta da un’agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni del dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del controllo difensivo da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro». Ciò significa che non si può parlare di «violazione della privacy» del lavoratore.
In sostanza, secondo i giudici, va esclusa l’ipotesi della «invasività dei controlli dal punto di vista meramente quantitativo (i giorni del pedinamento)», poiché «la durata (20 giorni) non eccedeva i principi di adeguatezza e di proporzionalità».(Corte di Cassazione – sezione Lavoro – sentenza n. 17723 del 18 luglio 2017)