Vi avevamo parlato qui della recente sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro che, nello sposare la tesi del nostro cliente, aveva offerto una precisa indicazione sull’interpretazione del termine di 15 giorni, assegnato al datore di lavoro, per la revoca del licenziamento intimato.
Ebbene, detto provvedimento era stato legittimamente impugnato dalla controparte ed oggi la cancelleria ci ha notificato la relativa sentenza, che pubblichiamo in esclusiva, secondo cui la nostra teoria, già accolta in primo grado, è stata pienamente confermata.
Il Giudice dell’opposizione infatti ” ritiene di condividere l’orientamento espresso in prime cure […] dovendosi ritenere validamente esercitata (la revoca NDR) laddove l’atto iniziale del procedimento di comunicazione sia stato posto in essere dal revocante nel termine di 15 giorni dal licenziamento“.
Il Giudice poi aggiunge un ulteriore dettaglio di sicuro interesse.
Poiché il ricorrente lamentava un licenziamento verbale a seguito di un litigio con il figlio del titolare, il quale gli avrebbe intimato, secondo la tesi del ricorrente, “Vai via!,” il Giudice precisa che:”la frase “vai via!”, non accompagnata da ulteriori e più specifiche connotazioni, appare compatibile con un allontanamento di natura temporanea dal posto di lavoro e, pertanto, non risulterebbe idonea ad integrare la nozione giuridica di licenziamento orale“.
Un interessante spunto di riflessione per i futuri contenziosi.
Questa la sentenza integrale.