Stop al tagliando cartaceo, doppio binario per famiglie e imprese, sanzioni salate in caso di violazioni. Con queste novità è atteso oggi il debutto del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale, introdotti dalla manovra d’estate (decreto legge 50, convertito dalla legge 96/2017), per colmare il vuoto normativo lasciato dai vecchi voucher, abrogati il 17 marzo scorso. La piattaforma web che consentirà di attivare i contratti si aprirà oggi sul sito dell’Inps, nella sezione Prestazioni Occasionali. A meno di intoppi dell’ultima ora, datori e lavoratori potranno registrarsi: tutto avverrà infatti attraverso il canale telematico.
La registrazione
Per registrarsi
è indispensabile il Pin Inps, o in alternativa le credenziali della Spid o Cns. Possibile anche effettuare l’operazione attraverso il call center dell’Istituto, o chiedere assistenza a patronati e intermediari abilitati: possibilità, quest’ultima, che dovrebbe essere disponibile entro fine luglio (come indicato nella circolare 107 ).
Scompare così il voucher cartaceo, sostituito da posizioni contabili all’Inps. I committenti – famiglie, imprese, autonomi, professionisti, Pa – dovranno aprire una specie di conto dove accumulare la “provvista” per pagare le prestazioni occasionali. Utilizzo vietato, però, a datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, imprese nell’edilizia o settori affini, appalti di opere e di servizi.
Doppio canale
Due i binari disponibili: il libretto famiglia, per le persone fisiche (in questo caso per il versamento con F24 si utilizza la causale «LIFA»); il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri committenti (causale «CLOC»). I pagamenti, oltre che con il modello F24, potranno avveniere anche attraverso la procedura informatica Agid PagoPa.
Alla piattaforma digitale si dovranno registrare anche i lavoratori occasionali, ai quali l’Inps accrediterà (sempre via web) i compensi e inoltrerà i contributi assicurativi all’Inail, oltre a trattenere i costi di gestione.
Se tutto funzionerà a dovere, il nuovo sistema dovrebbe sanare le anomalie che avevano portato a un uso in parte distorto dei vecchi voucher: l’ufficio parlamentare di Bilancio ha evidenziato in un recente report che tra gli aspetti positivi ci sono l’aver circoscritto la platea di attività e lavoratori, i tetti annuali su compensi (5mila euro e 2.500 euro) e ore (280). Tutto questo sarebbe in linea con gli obiettivi iniziali che la riforma Biagi si prefigurava nel 2003 e anche con le pratiche di altri Paesi europei.
Iter e criticità
Doppio binario anche per le comunicazioni, da inserire sempre nella piattaforma Inps. Per il libretto famiglia, la segnalazione va fatta non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione.
Il termine è almeno un’ora prima dell’inizio per il contratto di lavoro occasionale (eccezion fatta per l’agricoltura): in questo caso al prestatore viene inviata notifica tramite posta elettronica o sms e la dichiarazione può comunque essere revocata entro le 24 del terzo giorno successivo a quello programmato. Una possibile criticità per il “datore” potrebbe essere quella di dimostrare che la prestazione non è stata svolta se il lavoratore, in malafede, conferma all’Inps di aver comunque portato a termine l’incarico.
Se tutto va invece per il verso giusto, l’Istituto di previdenza paga il lavoratore il giorno 15 del mese successivo, con accredito delle somme su conto corrente bancario/postale, libretto postale, carta di credito o tramite bonifico domiciliato che si può incassare in Posta. Il termine indicato suscita qualche perplessità, come evidenziato dalla circolare 7 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro: «Se si considera anche il caso di prestazioni a cavallo di due mesi – si sottolinea – i tempi di attesa per il prestatore risulterebbero essere molto lunghi».
Tra le altre criticità evidenziate: la necessità di retribuire comunque 4 ore, anche in caso di prestazione inferiore: una scelta che secondo i consulenti del lavoro potrebbe contrastare con l’articolo 36 della Costituzione e creare discrasie, ad esempio, con i lavoratori part-time.
Si sottolinea poi che non sono specificate le sanzioni in caso di violazione del divieto di “assumere” dipendenti o collaboratori (anche ex, cessati da meno di sei mesi) con il nuovo contratto. Prevista invece la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di 2.500 euro tra lo stesso utilizzatore-prestare o delle 280 ore annue, mentre si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera ad esempio in caso di accertata violazione degli obblighi di comunicazione preventiva.
1) regole base libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale;
Partenza a rilento per la nuova piattaforma informatica dell’Inps, (www.inps.it – servizio Prestazioni occasionali) per utilizzatori e prestatori che vogliono avvalersi della nuova disciplina delle prestazioni occasionali (Libretto famiglia e Contratto di prestazione occasionale) introdotta dal Dl 50/17 in sostituzione dei vecchi voucher .
L’operatività della nuova piattaforma voucher, del resto, al momento non è completa: come già si sapeva sono esclusi, infatti, gli intermediari abilitati, che dovrebbero entrare nel sistema entro luglio. A questi ultimi il sistema di controllo messo a punto dall’Inps non riconosce la possibilità di attivare la prestazione occasionale anche se intendono procedere per loro stessi.
Per quanto concerne la sezione riservata al cosiddetto Libretto famiglia, non sono emersi problemi se l’utilizzatore è un privato cittadino o una famiglia, purché munito di Pin dispositivo. Nel caso, invece, della sezione dedicata al Contratto di prestazione occasionale alcune anomalie sono state riscontrate dagli utilizzatori facenti capo a persone fisiche o aziende individuali, mentre risulta funzionare correttamente quando l’utilizzatore è una società. Un problema che probabilmente discende dal fatto che nella sezione Partita Iva/ Codice fiscale (verifica titolare/legale rappresentante) sembrerebbe possibile l’inserimento unicamente di campi numerici e non alfanumerici.
Si ricorda che gli adempimenti di registrazione sulla piattaforma possono essere svolti direttamente dall’utilizzatore o prestatore con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (Pin Inps; credenziali Spid – Sistema Pubblico di Identità Digitale; Cns – Carta Nazionale dei Servizi) o avvalendosi dei servizi di contact center, i quali potranno svolgere, per conto degli utenti, lo svolgimento delle attività di registrazione. Anche per coloro che si rivolgono ai contact center, è preliminarmente necessario essere in possesso delle proprie credenziali (Pin Inps, Spid, Cns).
Impossibile sino a fine mese l’ausilio degli intermediari abilitati, rimane solo la registrazione diretta di utilizzatori e prestatori sul sito dell’Inps. E qui si registra l’altro problema per coloro che intendono procedere alla registrazione. Sono ancora poche, infatti, le imprese o le famiglie già in possesso del Pin Inps o delle altre credenziali. Le imprese, ma anche associazioni di volontariato, nella stragrande maggioranza fanno riferimento agli intermediari per gestire i rapporti con l’Istituto, specie se hanno lavoratori dipendenti in forza, e le famiglie ai patronati (a meno che non abbiano già ricevuto il Pin in altre occasioni, come avviene, per esempio, richiedendo l’estratto contributivo personale). Di conseguenza normalmente non hanno necessità di proprie credenziali di accesso.
Solo le realtà più grandi e strutturate utilizzano il canale diretto, ma queste sono comunque escluse dalla disciplina sul lavoro occasionale perché occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. A questo punto gli utilizzatori, per procurarsi le credenziali, devono rivolgersi direttamente agli uffici Inps o chiedere il Pin con procedura telematica che richiederà comunque un po’ di tempo. Sul proprio sito l’Inps avverte che il Pin è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati. Il Pin iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 sono inviati via sms, email o posta elettronica certificata e i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza.